Art. 123.
(Misure igieniche e di protezione individuale).

      1. Per le attività lavorative con agenti biologici che comportano un rischio per la

 

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salute e la sicurezza dei lavoratori il datore di lavoro adotta misure appropriate atte a garantire:

          a) che i lavoratori non mangino o bevano nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti biologici;

          b) che i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;

          c) che siano messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici appropriati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché eventualmente di vaschette per il lavaggio oculare, colliri e antisettici per la pelle;

          d) che i dispositivi di protezione necessari siano:

              1) correttamente riposti in un luogo ben determinato;

              2) controllati e puliti se possibile prima e, comunque, dopo ogni utilizzazione;

              3) riparati o sostituiti prima dell'uso ulteriore, se difettosi;

          e) che vengano definite procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana o animale;

          f) che i DPI, compresi gli indumenti protettivi di cui alla lettera b), che possono essere contaminati da agenti biologici, siano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, riposti separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.